Legge n. 18.795 ACCESSO AGLI ALLOGGI DI INTERESSE SOCIALE

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Pubblicato DO 12 Set/011 – Nº 28305

Legge No. 18.795

ACCESSO AGLI ALLOGGI DI INTERESSE SOCIALE

DICHIARATO DI INTERESSE NAZIONALE

Il Senato e la Camera dei Rappresentanti della Repubblica Orientale dell'Uruguay, riuniti nell'Assemblea Generale,

DECRETO:

CAPITOLO I

BENEFICI FISCALI PER LE EDIFICI DI INTERESSE SOCIALE

Articolo 1. (Interesse nazionale).- È dichiarato di interesse nazionale il miglioramento delle condizioni di accesso all'edilizia sociale, definita ai sensi della legge n. 13.728 del 17 dicembre 1968, modificativa e concordante.

Articolo 2. (Progetti e attività promosse).- Possono accedere al regime dei benefici stabilito dalla presente legge, purché dichiarati promossi dall'Esecutivo:

A) Progetti di investimento legati alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento o recupero di immobili destinati all'edilizia sociale, sia nel caso in cui i predetti immobili siano destinati alla vendita, sia quando siano destinati alla locazione o locazione con opzione di acquisto. Sono compresi in questa lettera i progetti destinati all'acquisizione di alloggi sociali costruiti, ristrutturati, ampliati o riciclati sotto la tutela del presente regolamento per la successiva locazione e quelli realizzati dai fondi sociali e dalle cooperative di abitazione in qualsiasi loro modalità, purché tali le case rispettano le condizioni generali stabilite nella presente legge.

B) Le attività specifiche legate al miglioramento delle condizioni della domanda e dell'offerta di alloggi sociali.
Articolo 3. (Obiettivi).- Ai fini della concessione dei benefici verranno presi in considerazione i progetti e le attività che soddisfano una delle seguenti condizioni:

A) Ampliare significativamente il numero di alloggi sociali disponibili per la vendita, la locazione o la locazione con opzione di acquisto e, nel caso delle cooperative, per l'uso e il godimento dei soci delle cooperative.

B) Facilitare l'accesso all'abitazione per le fasce socioeconomiche basse, medio-basse e medie della popolazione.

C) Contribuiscono all'integrazione sociale e al migliore utilizzo dei servizi infrastrutturali già installati.

D) Migliorare le condizioni di finanziamento e di garanzia per l'acquisizione, locazione o locazione con opzione di acquisto di alloggi di interesse sociale.

E) Promuovere l'innovazione tecnologica nell'edilizia.
Articolo 4. (Benefici fiscali).- L'Esecutivo ha il potere di concedere ai progetti e alle attività promosse i seguenti benefici:

A) Esenzione dalle imposte sui redditi derivanti da attività o progetti dichiarati promossi. Questa esenzione può includere il reddito o l'imposta stessa.

B) Detrazione integrale, ai fini della determinazione del reddito imponibile dall'Imposta sui redditi delle attività economiche, del costo di acquisizione degli immobili nei quali vengono costruite, ristrutturate, ampliate o riciclate le abitazioni oggetto delle attività o dei progetti dichiarati promossi. Detto costo può essere detratto solo per il tempo necessario al conseguimento e al mantenimento dei redditi compresi nelle attività e nei progetti promossi che non hanno beneficiato di esenzione in virtù di quanto previsto al comma precedente.

C) Esenzione dall'imposta sul patrimonio degli immobili di cui sia stata dichiarata promossa la costruzione, ristrutturazione, ampliamento o riciclaggio. Tali attività saranno considerate attività vincolate ai fini del calcolo delle passività.

D) Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) sui redditi derivanti dalle attività di dismissione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e riciclaggio delle abitazioni. L'Esecutivo ha il potere di concedere un credito per l'imposta inclusa negli acquisti di beni e servizi destinati a integrare il costo di tali operazioni, nonché per l'imposta corrispondente agli acquisti effettuati dai fondi sociali e dalle cooperative edilizie destinati alla sua attività di costruzione .

E) Esenzione dall'imposta sui trasferimenti immobiliari, al venditore, all'acquirente o ad entrambi, in caso di eventi generativi legati al primo trasferimento di proprietà di immobili destinati ad abitazione la cui acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento o riciclaggio sarebbe stato dichiarato promosso.

F) Esenzione IVA applicabile alle prestazioni di garanzia legate alla locazione e all'acquisto di immobili destinati all'edilizia sociale.

G) Esenzione dall'Imposta sul Patrimonio applicabile ai beni interessati dalla prestazione dei servizi di garanzia di cui al paragrafo precedente. Tali attività saranno considerate tassate ai fini del calcolo delle passività.
Articolo 5. (Dichiarazione promozionale).- Viene creata la Commissione Consultiva per gli Investimenti nell'Edilizia di Interesse Sociale (CAIVIS), che consulterà l'Esecutivo al fine di concedere la corrispondente dichiarazione promozionale. L'Esecutivo regolerà l'integrazione, il funzionamento, i termini ed i poteri di detta Commissione.

L'Agenzia nazionale per l'edilizia abitativa fungerà da organo consultivo della Commissione e dovrà pronunciarsi obbligatoriamente su tutte le iniziative che promuovono la concessione di esenzioni fiscali. Assisterà inoltre la Commissione nei compiti di segreteria e in tutti gli altri compiti di supporto necessari legati alla valutazione e al monitoraggio dei progetti e delle attività promosse.

Articolo 6. (Inadempimento).- In ogni caso, l'Esecutivo deve esigere le garanzie che ritiene opportune, per l'effettivo adempimento da parte dei beneficiari degli obblighi legati alla concessione dei benefici fiscali, fatta salva la rivalutazione delle imposte , multe e maggiorazioni che potrebbero corrispondere in caso di inosservanza. Il regolamento definirà gli ambiti di azione dell'Agenzia nazionale per l'edilizia abitativa e degli enti di riscossione nei compiti di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi.

CAPITOLO II

FONDO DI GARANZIA MUTUO

Articolo 7. (Creazione).- È creato presso l'Agenzia nazionale per l'edilizia un Fondo di garanzia dei crediti ipotecari, che avrà lo scopo di concedere garanzie parziali per la concessione di mutui ipotecari destinati a privati, per l'acquisto di alloggi di interesse sociale, a condizione che questa rivista qualità dell'unica abitazione dell'oggetto del credito.

Articolo 8. (Natura).- Il Fondo di Garanzia dei Crediti Ipotecari sarà un bene autonomo, senza personalità giuridica, che sarà amministrato dall'Agenzia Nazionale per l'Edilizia (ANV), che eserciterà i poteri di proprietà senza esserne proprietaria, per adempiere ai compiti assegnato nel presente regolamento e nella legge n. 18.125 del 27 aprile 2007 e sue modifiche.

Il patrimonio del Fondo non sarà responsabile dei debiti dell'ANV.

Articolo 9. (Risorse).- Il Fondo di Garanzia dei Crediti Ipotecari sarà costituito con le seguenti risorse:

A) Il valore dei premi ricevuti dagli enti creditori, come definiti nell'articolo 10 della presente legge, come corrispettivo per la concessione di garanzie, secondo il sistema disciplinato dalla presente legge.

B) Contributi ricevuti dal Fondo nazionale per l'edilizia abitativa e l'urbanizzazione o altri contributi preventivamente approvati dall'Agenzia nazionale per l'edilizia abitativa, in qualità di amministratore del Fondo di garanzia.

C) Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge e qualsiasi altra somma che il Fondo di Garanzia dei Crediti Ipotecari potrà ricevere in conseguenza del meccanismo di garanzia previsto dalla presente legge.

D) Donazioni, eredità, legati ed altri contributi pubblici e privati ​​ricevuti.
Articolo 10. (Meccanismo di garanzia).- Il Fondo di garanzia del credito ipotecario può garantire i prestiti ipotecari concessi da enti soggetti all'autorità o al controllo della Banca Centrale dell'Uruguay (di seguito, individualmente, "Ente Creditore" e collettivamente, "Enti Creditori"), in conformità con i requisiti stabiliti nella presente legge e quelli stabiliti nei regolamenti emanati dal Potere Esecutivo su proposta dell'Agenzia Nazionale per l'Edilizia Abitativa (ANV).

L'ANV, in qualità di amministratore del Fondo di Garanzia dei Crediti Ipotecari, può accettare o respingere le richieste di garanzia, a seconda delle condizioni stabilite dalla normativa, in particolare della qualità creditizia del debitore o della valutazione delle garanzie.

Articolo 11. (Pagamento della garanzia).- Quando il mutuatario del mutuo non adempie ai suoi obblighi, l'Ente Creditore ne darà comunicazione all'Agenzia Nazionale per l'Edilizia, che dovrà rendere effettivo il pagamento della garanzia, in conformità con il condizioni stabilite.

Articolo 12. (Esecuzione).- Ai fini dell'esecuzione giudiziale del mutuo ipotecario, l'ente creditore può ricorrere al meccanismo di esecuzione giudiziale semplificata del credito ipotecario per l'edilizia abitativa, stabilito nel capo III della legge n. 18.125, del 27 aprile. del 2007 e sue modifiche, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

L'Ente Creditore deve comunicare all'Agenzia Nazionale per l'Edilizia (ANV) l'avvio delle azioni esecutive giudiziarie entro cinque giorni dalla presentazione del reclamo.

L'ANV, per il solo fatto di aver concesso la fideiussione, avrà il potere di accedere, consultare, comparire, ritirarsi in via riservata ed essere notificato di qualsiasi azione nel fascicolo giudiziario di pignoramento ipotecario promossa dall'Ente Creditore, senza che alcuno di questi atti comportando la sostituzione del creditore, la convalida delle azioni o la conversione dell'ANV in parte di detto processo. Parimenti, l'ANV sarà autorizzata ad acquisire l'immobile all'asta promossa dall'Ente Creditore e, qualora risulti il ​​miglior offerente, sarà esentata dal deposito della cauzione.

L'ANV sarà integralmente surrogata per l'equivalente di quanto versato in base alla garanzia da essa concessa.

Art. 13. (Destinazione delle somme recuperate).- In caso di asta, la liquidazione del credito e la consegna dell'immobile saranno regolate dalle disposizioni dell'articolo 388 del Codice generale del processo, fatto salvo quanto previsto sotto.

Le somme risultanti dal recupero dei debiti scaduti, le cui garanzie sono già state cancellate dal Fondo di Garanzia dei Crediti Ipotecari, dovranno essere destinate, nell'ordine seguente, al pagamento di:

A) Imposte giudiziarie.

B) Le spese e gli onorari del banditore intervenuto.

C) Spese e compensi per servizi prestati da custodi e periti giudiziari.

D) Onorari professionali, in conformità con le disposizioni dell'articolo 55 della legge n. 18.125 del 27 aprile 2007 e sue modifiche.

E) Il saldo non ancora pagato del mutuo per una sola abitazione concesso dall'Ente Creditore intervenuto, comprensivo dei relativi interessi pro rata temporis della percentuale corrispondente a ciascuno degli Enti Creditori, qualora ve ne siano più d'uno.

F) L'importo pagato dal Fondo di Garanzia dei Crediti Ipotecari più i relativi interessi.
Art. 14. (Amministrazione dei crediti).- L'amministrazione dei crediti coperti dal sistema di garanzia previsto dalla presente legge sarà effettuata in ogni momento dall'Ente Creditore che ha concesso il prestito garantito.

Fatto salvo quanto sopra, l'Agenzia Nazionale per l'Abitazione (ANV) avrà il diritto di richiedere informazioni ed effettuare controlli sui prestiti garantiti, avendo diritto di accesso illimitato a tutte le informazioni del debitore. A tali fini gli Enti Creditori non possono invocare il segreto professionale per rifiutarsi di fornire qualsiasi tipo di informazione. L'ANV, dal canto suo, sarà obbligata a utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per scopi interni ed è severamente vietata la divulgazione totale o parziale di tali informazioni ad altri soggetti pubblici o privati. La violazione di questo divieto comporterà le responsabilità previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 15.322 del 17 settembre 1982.

Articolo 15. (Imposte).- Il Fondo di garanzia dei crediti ipotecari, istituito in virtù delle disposizioni della presente legge, sarà esente da tutte le imposte, ad eccezione dei contributi previdenziali speciali. L'Agenzia Nazionale per l'Edilizia riceverà lo stesso trattamento per le tasse che le potrebbero corrispondere in qualità di amministratore del suddetto Fondo.

Sono esenti dall'imposta sui trasferimenti immobiliari le cessioni di beni immobili il cui evento generatore ha origine nell'esecuzione di mutui ipotecari garantiti dal predetto Fondo.

Articolo 16. (Azione dell'Agenzia nazionale per l'edilizia abitativa).- Aggiungere all'articolo 11 della legge n. 18.125 del 27 aprile 2007 il seguente testo:

“C) Gestire il Fondo di Garanzia del Credito Ipotecario.”
Articolo 17. (Utilizzo dei trust di garanzia).- Quando gli enti creditori decidono di garantire prestiti destinati a singole abitazioni mediante la creazione di trust di garanzia, ai sensi della legge n. 17.703 del 27 ottobre 2003, verrà applicato il meccanismo di garanzia previsto da questa legge.

CAPITOLO III

INCORPORAZIONE NEL REGIME DELLA PROPRIETÀ ORIZZONTALE

Art. 18. (Requisiti).- Gli edifici costruiti che soddisfano i seguenti requisiti si considereranno disciplinati dalle norme che si riferiscono alla proprietà orizzontale e le loro unità potranno essere oggetto di trasferimento di proprietà o di lesione di diritti reali individualmente:

A) Che il permesso di costruire per l'edificio in questione è stato concesso dal rispettivo Comune e che il progetto di lottizzazione orizzontale è stato approvato dallo stesso Comune, a norma del quale le costruzioni sono state eseguite e la proprietà verrà attribuita separata dalle unità.

B) Che è stato censito presso la Direzione del Catasto Nazionale il piano di misurazione e di lottizzazione orizzontale coerente con il piano di progetto approvato dal rispettivo Comune ed è stata effettuata la registrazione e la stima fiscale delle unità indicate in detto piano.

C) Che l'edificio è in condizioni di abitabilità sufficienti per l'uso a cui è destinata ciascuna delle unità e il loro patrimonio comune, secondo la certificazione che sarà presentata all'istituto finanziario che concede il mutuo ipotecario con la garanzia di ciascuna unità. abitazioni che emergono dall’orizzontalità di cui al presente articolo. Detto certificato sarà firmato dall'architetto che dirige i lavori e dall'ingegnere geometra e riporterà che:

1) Gli edifici corrispondono al permesso di costruzione approvato.

2) Rientrino nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di proprietà orizzontale.

3) Rispondono integralmente alla normativa comunale vigente.

4) Su di essi non pende alcuna osservazione o provvedimento amministrativo da parte del rispettivo Comune.

5) Le unità abitative nonché la proprietà comune ad uso esclusivo e generale dell'edificio sono in condizioni agibili, e a detti edifici può essere dato un uso sicuro, autonomo e confortevole.

D) Che l'assicurazione contro gli incendi prevista dall'articolo 20 della legge 10.751 giugno 25, n. 1946, sia contratta secondo le modalità stabilite dalla lettera C) dell'articolo 5 del decreto legge 14.261 settembre 3, n. 1974, considerando il premio corrispondente come una spesa comune.

E) Che sia concesso il regolamento di comproprietà nel quale sia costituita l'ipoteca reciproca secondo quanto disposto dalla lettera D) dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto legge n. 14.261 del 3 settembre 1974.

F) Che contestualmente alla concessione del predetto Regolamento venga sottoscritto un mutuo ipotecario da parte dell'Istituto Finanziario pubblico o privato di cui alla lettera C) che precede in relazione ad almeno una delle unità componenti l'immobile frazionato.
Articolo 19. (Orizzontalità definitiva).- L'orizzontalità derivante dal rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo precedente sarà definitiva e non disciplinerà le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10.751 giugno 25, n. 1946. di ciò ferme restando le competenze del rispettivo Comune di dirigere i lavori, rilasciare l'autorizzazione definitiva e adottare i relativi provvedimenti amministrativi, nonché le responsabilità dei tecnici intervenuti, se del caso.

Le differenze nella configurazione delle unità e dei beni comuni prodotte dal processo di realizzazione dell'opera, oggetto di future misurazioni, non richiederanno la ratifica degli strumenti a suo tempo concessi, fermo restando che i diritti e gli obblighi da essi generati sono estesi a queste differenze.

Articolo 20. (Orizzontalità acquisita).- Edifici costruiti secondo le disposizioni della legge 10.751 giugno 25, n. 1946, compresi quelli che hanno ottenuto l'orizzontalità in virtù del capo III del decreto legge 14.261 settembre 3, n. 1974. e la legge n. 16.760 del 16 luglio 1996, prive di autorizzazione definitiva e indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 18.308 del 18 giugno 2008, saranno considerate acquisite orizzontalmente in via definitiva, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti sono soddisfatti:

A) Quelli stabiliti negli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 14.261 del 3 settembre 1974.

B) Che una o più unità immobiliari siano occupate per un periodo superiore a dieci anni, cosa che sarà comprovata da documento pubblico o privato con data certa.
Il termine di dieci anni verrà computato in ogni caso a partire dalla data certa del predetto atto.

Art. 21. (Requisiti strumentali).- In tutti gli atti e contratti relativi a beni immobili disciplinati dal regime patrimoniale orizzontale e compresi nella presente legge, i requisiti strumentali saranno adeguati a quanto previsto dall'articolo 41 del decreto-legge n. 14.261. , del 3 settembre 1974, a seconda dei casi.

Art. 22. (Ambito di applicazione).- Le norme di questo Capo non influiscono né modificano il regime vigente in materia di proprietà orizzontale.

Possono essere applicati a qualsiasi edificio senza la necessità che le sue unità costituiscano edilizia sociale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23. (Modifica dell'articolo 18 della Carta Organica del Banco Hipotecario del Uruguay).- Aggiunto all'articolo 18 della Carta Organica del Banco Hipotecario del Uruguay nella formulazione data dall'articolo 1 della Legge n. 18.125, del 27 Aprile 2007, il seguente letterale:

“J) Concedere crediti in moneta nazionale, in unità indicizzate o variabili, per la ristrutturazione o l’ampliamento di alloggi senza garanzia ipotecaria a:

1) Persone fisiche.

2) Persone giuridiche per l'alloggio dei suoi membri.

Tali prestiti potranno essere concessi solo se i regolamenti emanati dalla Banca Ipotecaria dell'Uruguay per la loro attuazione saranno approvati dal Potere Esecutivo."
Articolo 24. (Abrogazione).- L'articolo 46 della legge 5.343 ottobre 22, n. 1915, nel testo dato dall'articolo 1 del decreto-legge 15.100 dicembre 23, n. 1980, è abrogato.

Articolo 25. (Modifica del decreto legge n. 14.219 del 4 luglio 1974).- A partire dall'entrata in vigore di questa legge, i depositi a garanzia delle locazioni previste dal decreto legge n. 14.219 del 4 luglio 1974, sarà effettuato in Unità Indicizzate.

Le banche e le cooperative di intermediazione finanziaria hanno il potere di ricevere questo tipo di depositi, nell'ambito e alle condizioni stabilite in detta norma giuridica.

I depositi cauzionali del contratto di locazione non genereranno interessi.

Articolo 26. (Regime di eccezione).- Per l'alienazione, cessione o costituzione di privilegi relativi ad abitazioni che, essendo di interesse sociale, hanno qualità economica, in conformità con le disposizioni dell'articolo 22 della legge n. 13.728, di 17 del dicembre 1968, e concordanti e quelli designati come nuclei evolutivi di base secondo le disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 13.728 del 17 dicembre 1968, nella formulazione data dall'articolo 1 della legge n. 16.237 del 2 gennaio 1992 , si farà a meno dei certificati previsti dagli articoli da 662 a 668 della legge n. 16.170 del 28 dicembre 1990.

Articolo 27. (Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 14.261 settembre 3, n. 1974).- Il terzo comma della lettera A) dell'articolo 5 del decreto-legge 14.261 settembre 3, n. 1974, è sostituito dal seguente:

“Tali requisiti saranno accreditati da una certificazione di architetto o ingegnere.”
Articolo 28. (Azione dell'Agenzia Nazionale per l'Abitazione nei trust costituiti).- Quando l'Agenzia Nazionale per l'Abitazione, nella sua qualità di fiduciaria dei beni provenienti dalla ristrutturazione della Banca Mutui dell'Uruguay, i contributi per la costituzione di un un nuovo trust il cui scopo principale sia quello di iniziare o continuare i lavori di costruzione di alloggi può occupare la posizione di fiduciante e fiduciario della stessa.

Articolo 29.- L'articolo 447 della legge n. 16.736 del 5 gennaio 1996, nella formulazione data dall'articolo 10 della legge n. 17.596 del 13 dicembre 2002, è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 447.- Gli immobili aggiudicati o venduti dal Ministero dell'Edilizia Abitativa, della Pianificazione Territoriale e dell'Ambiente o acquisiti con sovvenzioni concesse ai sensi del Capitolo V della Legge n. 13.728, del 17 dicembre 1968, e sue modifiche, saranno gravati per un periodo di venticinque anni da un diritto reale a favore del suddetto Ministero per l'importo equivalente alla sovvenzione assegnata, che dovrà essere indicato nel rispettivo atto, fatto salvo l'ammortamento previsto dall'articolo 70 della suddetta legge, come modificato dall'articolo 341 della Legge n. 17.930, del 19 dicembre 2005. Quando l'acquisizione di un immobile con sovvenzione abitativa concessa dal Ministero dell'Edilizia Abitativa, della Pianificazione Territoriale e dell'Ambiente è stata finanziata in modo complementare con un mutuo ipotecario concesso all'acquirente dalla Banca Ipotecaria dell'Uruguay (BHU), dall'Agenzia Nazionale per l'Edilizia Abitativa (ANV) o da qualsiasi istituto di intermediazione finanziaria, che dovrà essere registrato nel rispettivo atto, il diritto reale previsto dal presente articolo perde il suo rango in relazione ai mutui ipotecari cui si fa riferimento.
In caso di pignoramento dell'immobile soggetto a tale vincolo, il Tribunale interveniente, la BHU o l'ANV devono richiedere al Ministero dell'Edilizia, della Pianificazione Territoriale e dell'Ambiente le informazioni relative all'importo del sussidio riadeguato e non ammortizzato, sulla base del tempo trascorso. Detto importo dovrà essere rimborsato al Ministero dell'edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell'ambiente una volta soddisfatto il mutuo ipotecario di cui al primo comma, purché concesso.

Quando il sussidio concesso abbia rappresentato il 90% (novanta per cento) o più del prezzo corrispondente indicato dal rispettivo atto, i beni non verranno pignorati finché non sia trascorso il periodo di inalienabilità stabilito dal citato articolo 70 o non sia stato rimborsato il sussidio ammortizzato. Questo beneficio si applicherà esclusivamente al beneficiario del sussidio diretto per l'alloggio o ai suoi successori.

Questa disposizione si applicherà a tutte le vendite già effettuate, nonché a quelle effettuate in futuro dal Ministero dell'edilizia abitativa, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, a condizione che gli acquirenti abbiano ricevuto un sussidio.

Sala delle Sessioni della Camera dei Senatori, a Montevideo, 10 agosto 2011.

DANILO ASTORI,
Presidente.
Hugo Rodríguez Filippini,
Segretario.

MINISTERO DEGLI INTERNI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
MINISTERO DEI TRASPORTI E DEI LAVORI PUBBLICI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DELL'ENERGIA E DELLE MINIERE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DELLA SALUTE PUBBLICA
MINISTERO DEL BESTIAME, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPORT
MINISTERO DELL'ABITAZIONE, DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO SOCIALE
Montevideo, 17 agosto 2011.

La Legge con la quale il miglioramento delle condizioni di accesso all'edilizia sociale viene dichiarato di interesse nazionale è rispettata, recepita, comunicata, pubblicata e inserita nel Registro nazionale delle leggi e dei decreti.

José Mujica.
EDUARDO BONOMI.
LUIS ALMAGRO.
FERNANDO LORENZO.
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.
RICARDO EHRLICH.
ENRICO PINTADO.
ROBERTO KREIMERMAN.
EDUARDO BRENTA.
JORGE VENEGAS.
TABARE AGUERRE.
ETTORE LESCANO.
GRACIELA MUSLERA.
DANIEL OLESKER.http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18795&Anchor=

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